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Ordinanza — n. 39328/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of interest after lower court improved sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39328/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to a lack of legal interest. Although the appellant argued for the recognition of the continuation of punishment, the appellate court had already reformulated the sentence in his favor by excluding continuation. Consequently, the court ruled that the appeal served no useful purpose under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; An appeal is inadmissible for lack of interest when the appellate court has already reformed the sentence in favor of the appellant, rendering the challenge to the continuation of punishment futile.

Parole chiave

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lack of interest continuation of punishment appellate reform sentence mitigation Article 616 c.p.p. esame di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Livio Amoroso impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMOROSO LIVIO nato a NAPOLI il 15/05/1992 avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 195/ RG 26887

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Livio Amoroso impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Il ricorrente lamenta l'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione. Nondimeno la Corte di appello, nel riformare la sentenza di primo grado, ha escluso la continuazione e ha rideterminato in melius il complessivo trattamento sanzionatorio.

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'07/11/