Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39322/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and lack of specific arguments against sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39322/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was deemed generic and insufficient for review. The appellant failed to provide specific arguments challenging the proportionality of the sentence increase for the continuing offense. Consequently, the court upheld the lower court's decision and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, as the determination of the penalty is reserved to the trial judge and requires sufficient motivation to be subject to review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds sentencing review continuing offense procedural costs adeguamento della pena modificazione delle conclusioni estensione della procedura

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Art. 609 c.p.p.
art. 337 c.p
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che nel caso in esame la Corte ha motivato mantenendo inalterata la misura di mesi tre di aumento per la continuazione (esterna) con il reato di cui all'art. 337 c.p.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez.6, 11.41365 del 28/10/2010, Rv.248737
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591
Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che nel caso in esame la Corte ha motivato mantenendo inalterata la misura di mesi tre di aumento per la continuazione (esterna) con il reato di cui all'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRULLI ANTONIO nato a CERIGNOLA il 11/11/1990 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 19317/25 Ritenuto che l'unico motivo dedotto è inammissibile per genericità, poiché la determinazione della pena è rimessa all'esclusivo vaglio del giudice di merito e si sottrae a sindacato di legittimità se la decisione impugnata risulti sorretta da una motivazione sufficiente e logica, atta a fare emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez.6, 11.41365 del 28/10/2010, Rv.248737;

Sez.1, 46954 del 04/11/2004, Rv.230591); ritenuto che nel caso in esame la Corte ha motivato mantenendo inalterata la misura di mesi tre di aumento per la continuazione (esterna) con il reato di cui all'art. 337 c.p. che era stata già stabilita dal Giudice di primo grado, e che tale aumento è stato valutato come proporzionato ed adeguato, sicchè la motivazione estesa anche agli altri reati uniti dal vincolo della continuazione, rende coerentemente motivata la condivisa commisurazione della pena operata dal primo Giudice; a fronte di una motivazione puntuale che ha confermato la stessa commisurazione della pena operata dal Giudice di primo grado, il ricorrente non ha esplicitamente enunciato e argomentato in alcun modo i rilievi critici mossi rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025 Il Cons e estensore Il