Cassation appeal dismissed for inadmissibility as appellate court properly evaluated evidence and merit issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued regarding evidence evaluation, the reasons for his removal, and the applicability of a non-prosecution clause due to the duration of his escape. The court ruled that these arguments do not justify a new review of the merits, as the appellate court provided sufficient and logical reasoning based on established principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals against judgments of second instance are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or merit without raising specific legal errors, as the appellate court's reasoning is sufficient and free from logical defects.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNIELLO CARMINE nato a BRINDISI il 26/09/1978 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 19294/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Lecce, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, in ordine alla finalità oppositiva delle condotte violente rivolte ad ostacolare l'attività degli agenti operanti intervenuti per riportarlo presso il luogo di detenzione domiciliare a seguito della sua evasione; ritenuto che le doglianze riferite alle ragioni del suo allontanamento sono del tutto generiche, come anche quelle sul diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. per la gravità del fatto dovuto anche alla durata dell'evasione, perché non inficiano la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, e analoghe considerazioni valgono per il giudizio sulla recidiva, supportato da adeguata motivazione, non essendo consentita in sede di legittimità la sollecitazione di nuovi apprezzamenti di merito;
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025 Il Con ere estensore Il Pre