Cassation Court dismisses appeals against a plea bargain sentence as inadmissible due to waiver of contested issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Riolo Mattia and Volpe Fabio inadmissible without formalities. The appellants argued an error in the court's evaluation regarding the substitution of the sentence, but the defense had previously waived these specific points during the plea agreement. The court ruled that the power of disposition granted by Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure creates preclusive effects, preventing the second-instance judgment from re-examining matters the parties have already settled.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; The power of disposition granted to the parties under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure creates preclusive effects on the entire proceedings, including the appeal, thereby rendering inadmissible any subsequent challenge to the agreed-upon terms.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RIOLO MATTIA nato a MILANO il 03/12/2000 VOLPE FABIO nato a CATANIA il 13/03/1979 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG.19198/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi presentati dal difensore di Volpe Fabio e Riolo Mattia contro la sentenza n. 526/25 con cui la Corte di appello di Catania, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta ai ricorrenti con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, è inammissibile. Nel dedurre l'errore di valutazione sull'oggetto del concordato, il motivo di ricorso appare sostanzialmente volto a rimettere in discussione profili cui l'interessato ha rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, con conseguente inammissibilità perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dagli atti allegati al ricorso si evince che il consenso del P.M. è stato espresso solo sulla pena indicata nella proposta di concordato (anni 3 mesi 8 di reclusione ed euro 17.600 di multa) mentre il riferimento alla potenziale sostituibilità con una delle pene sostitutive si risolve in una mera sollecitazione rivolta al Giudice dell'appello priva di effetti vincolanti, con conseguente piena corrispondenza della sentenza all'accordo intercorso tra le parti, atteso che la Corte di appello non solo non è vincolata a disporre la conversione della pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva, se l'applicazione di questa non abbia formato oggetto di accordo tra le parti negli esatti termini, ma neppure potrebbe disporla discrezionalmente, versandosi altrimenti in una non consentita modifica unilaterale, sollecitata solo da parte della difesa, della pena che è stata concordata tra le parti (Sez. 6, n.7002 del 9 gennaio 2024, Previte, n.m.;
Sez. 6 n. 23960 del 21/05/2025, Rv. 288295). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Dalla inammissibilità de4 ricorsa deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorse' e condanna 14 ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle am