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Ordinanza — n. 39305/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for genericity; facts already clearly established by lower court on drug-induced sleep defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39305/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments raised by the appellant. The lower court had already thoroughly addressed the defense's claim that the appellant's failure to answer the door was due to drug-induced sleepiness, finding this fact established and not subject to re-evaluation. Consequently, the court ruled that no new factual assessment was possible in the appeal stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not correspond to specific grounds of the lower court's decision, particularly when the lower court has already clearly established the facts and excluded the veracity of the defense version.

Parole chiave

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genericity of appeal factual re-evaluation drug-induced sleepiness criminal appeal inadmissibility Art. 616 c.p.p. accollo delle spese disturbo dell'adattamento menomazione psichica

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FACCILONGO VALERIO PIO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 08/01/1987 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato ed alla esclusa veridicità della versione difensiva della presenza nell'abitazione dell'imputato per non avere risposto al citofono per problemi di sonnolenza dovuta alla terapia farmacologica assunta, in quanto si tratta di profili incidenti su apprezzamenti in fatto non suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 7 novembre 2025 Il Consi re estensore Il Presidente