Italian Court dismisses appeal on recidivism and sentencing grounds, ordering costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the assessment of recidivism and the imposition of generic mitigating circumstances, but the court found these objections generic and unsupported by specific evidence. Consequently, the court ruled that the lower court's evaluation of the defendant's criminal history and propensity to offend was legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals based on generic objections to the assessment of recidivism or the application of generic mitigating circumstances without demonstrating logical flaws in the motivation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI SALVATORE nato a CATANIA il 05/09/1978 avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG 19180/25 Ritenuto che le cesure dedotte sulla recidiva sono del tutto generiche essendo stati valutati i numerosi precedenti penali anche specifici a fondamento del giudizio di maggiore pericolosità in rapporto al reato commesso, tenuto conto della loro epoca e della rilevata gravità dei fatti e maggiore propensione a delinquere dimostrata in concreto dall'imputato; ritenuto che le ulteriori doglianze investono in modo inammissibile profili di valutazione del fatto ai fini della determinazione della pena e della concessione delle attenuanti generiche senza evidenziare profili di illogicità della motivazione; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 7 novembre 2025 Il Cons ere estensore Il Presidente