Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were merely factual complaints and repetitive of issues already properly addressed by the lower court. The appellant argued against the conviction for drug trafficking, but the appellate court had already thoroughly analyzed the facts regarding the flight and the quantity of substances involved. Consequently, the court rejected the appeal because it offered no new legal arguments to justify overturning the final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals based solely on factual complaints or mere expressions of dissatisfaction without new legal grounds are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANNI ANGELO nato a BENEVENTO il 15/10/1981 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; n. 72/RGg19161
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Lanni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, costituiti da mere doglianze di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza) con cui il ricorrente non si confronta affatto: la Corte di appello - in aderenza al dato probatorio e sulla scorta di un iter argomentativo scevro da vulnus motivazionali - ha esaustivamente enunciato le ragioni in fatto e in diritto per le quali la condotta posta in essere dal Lanni ( che non si fermava al posto di blocco e si dava alla fuga dapprima a bordo dell'auto, compiendo manovre spericolate, e poi a piedi , dopo che il presunto assalitore si era già allontanato ) fosse sussumibile nel paradigma normativo dei reati in contestazione e fosse da escludere l'invocato stato di necessità; ritenuto, altresì, che la motivazione non si presta a censure nemmeno in punto di qualificazione giuridica e di dosimetria della pena avendo i Giudici di appello congruamente rilevato come il dato quantitativo (pari a gr 988,90 di hashish e gr. 99,70 di cocaina), la diversità dello stupefacente, la tipologia della sostanza, le modalità del trasporto e la condotta realizzata ostassero alla derubricazione nella ipotesi della lieve entità; come fosse congrua e adeguata al fatto e alla personalità la pena, peraltro inflitta nel minimo edittale e con aumento minimo per la continuazione; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 n