Italian Court dismisses appeals regarding waived penalty agreement issues as procedurally inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by De Rosa, Greco, and Greco inadmissible without formalities. The appellants challenged a second-instance judgment that confirmed their conviction and applied a reduced sentence based on a penalty agreement. The court ruled that the waiver of appeal rights regarding the penalty agreement precludes any further litigation on related legal issues, rendering the appeals void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis c.p.p.; Art. 73 comma 5 T.U. stup.: The waiver of appeal rights concerning a penalty agreement established under Art. 599 bis c.p.p. has preclusive effects on the entire proceedings, including the Court of Cassation, barring any subsequent challenges to the legal qualification or other waived issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE ROSA GIACOMINA nato a BENEVENTO il 03/11/1984 GRECO ANTONIO nato a TELESE TERME il 27/03/1984 GRECO GIOVANNI nato a CERRETO SANNITA il 04/02/1990 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 19159/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi presentati dal difensore di De Rosa Giacomina, Greco Antonio e Greco Giovanni, contro la sentenza n.9035/2025 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta ai ricorrenti con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, sono inammissibili. Nel dedurre, peraltro, in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione ai sensi del comma quinto dell'art. 73 T.U. stup., il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende ts2-5 Così deciso il 7 fottobre 2021 Il Consi liere estensore Il Pre