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Ordinanza — n. 39300/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments merely reproduce merits already correctly decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39300/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Liberto inadmissible. The court found the arguments merely reproduced criticisms already adequately examined and rejected by the lower court with legally correct reasoning. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the non-punishment claim.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its arguments merely reproduce criticisms already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal merely reproduced arguments non-punishment claim Court of Cassazione procedural dismissal tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
pen.); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
4 circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art.
art. 131-bis cod. pen
4 circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
pen.); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERTO ANGELO nato a AVERSA il 19/07/1987 avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 69/RG. 19142

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Angelo Liberto avverso la sentenza di cui in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità (si veda, in particolare, pag. 4 circa l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025 Il Consiglier tensore Il Preside