Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds for attacking court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal filed by Carmela Principe against the Salerno Court of Appeal inadmissible. The court found the appeal relied on a ground not permitted in terms of legality, specifically alleging defects or contradictions in the lower court's reasoning. The court determined that the reasoning was logically coherent and fully examined the procedural data, rendering the complaint manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it is based on a ground not permitted by law in terms of legality, such as alleging defects or contradictions in the reasoning of the decision, when such reasoning is demonstrably coherent and exhaustive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINCIPE CARMELA natai a SALERNO il 14/08/1989 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 67/ RG 19129
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Carmela Principe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto manifestamente infondato, perché afferente a asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali (cfr pag. 7 e ss della sentenza ) ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 novembre 2025.