Italian Court dismisses appeal on generic intent for unauthorized departure from execution place.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of subjective intent for the crime. The appellant argued personal reasons for leaving the execution place, but the court ruled that generic intent requires only conscious violation of the authorization rule. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609-bis c.p.; Art. 609-ter c.p.: The crime of unauthorized departure from the place of execution of a measure requires generic intent, consisting in the conscious violation of the prohibition, rendering personal motives irrelevant for establishing the subjective element.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMATO MARIO nato a PAGANI il 05/01/1988 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 65/ RG 19127
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario CEhmato avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile: -la sentenza impugnata, confermando la condanna di primo grado, ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato, disattendendo gli argomenti difensivi con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo; i giudici di merito peraltro hanno correttamente riaffermato il principio per cui il dolo della fattispecie è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi personali ( cfr pag. 3). All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 novembre 202