Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39295/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of factual error and generic arguments regarding police conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39295/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision regarding violent conduct against police officers and the application of non-prosecution clauses. The court found the arguments generic and lacking objective evidence of factual error, noting the appellate court's reasoning was logical and consistent with prior judgments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 393-bis c.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against judgments on non-prosecution or police conduct are inadmissible if they lack concrete factual errors or rely on generic arguments without undermining the logical coherence of the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility non-prosecution clause application police officer conduct factual error absence procedural costs award assistenza ulteriore risarcimento alle vittime di reati provvedimento sanitario d'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 393-bis c.p.
Art. 131 bis c.p.
Art. 616 c.p.p.
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
art. 393-bis c.p
art. 616 c.p
Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO FRANCESCO nato a NAPOLI il 10/04/1991 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 19125/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nel ricorso con riferimento all'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Napoli, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, in ordine alla finalità oppositiva delle condotte violente rivolte ad ostacolare l'attività di controllo degli agenti operanti presso il suo domicilio, a seguito di una richiesta di intervento per sedare un litigio in famiglia; ritenuto che le atre doglianze riferite alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 393-bis c.p. sono del tutto generiche in assenza di elementi oggettivi da cui desumere un errore sul fatto, tale da fare apparire come atto arbitrario quello posto in essere dal pubblico ufficiale, come anche quelle sul diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. per la gravità della reazione violenta e delle lesioni cagionate all'agente di polizia, riscontrate da referto medico e messe indubbio dalla difesa con opinabili congetture sulla lunga permanenza dell'agente nella camera da letto che non inficiano la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.

Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pre