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Ordinanza — n. 39294/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to sign by a registered defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39294/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the criminal appeal filed by Barbara De Angelis inadmissible because it was not signed by a registered defense attorney. The appellant personally submitted the document, violating mandatory procedural requirements for appeals in Italian criminal procedure. Consequently, the court rejected the challenge to the lower court's conviction without examining the merits of the case.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, of the Code of Criminal Procedure; An appeal in criminal proceedings is inadmissible if it is not signed by a defense attorney registered with the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defense attorney registration Code of Criminal Procedure special roll requirement personal submission invalidity diritto a un difensore patrocinio obbligatorio facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
che impongono che esso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti all'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS BARBARA nato a FROSINONE il 24/02/1971 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 63/ RG 19114

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Barbara De Angelis impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. del 9 ottobre 1990 n 309.

2. Il ricorso è stato presentato personalmente dalla imputata in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. che impongono che esso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti all'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/11/202