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Ordinanza — n. 39293/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39293/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39293/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Carlo Russo impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile perché interamente reiterativo di questioni già devolute ed esaminate dalla Corte di appello con congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto, e perché essendo declinato in fatto non è comunque consentito in sede di legittimità. Il ricorrente, in modo apodittico ed ignorando le argomentazioni spese dalla Corte di appello, per un verso contesta l'attività di spaccio e per altro verso la qualificazione giuridica della condotta , nonostante i giudici di merito - con ampio richiamo al tenore dell'attività intercettativa - abbiano dato congruamente ed esaustivamente conto degli "affari di droga" intercorrenti tra il Russo ( fornitore) e il Belluno ( acquirente che a sua volta spacciava al minuto); peraltro, anche gli ingenti debiti maturati dal secondo nei confronti del primo per partite di droga, cedute a credito, erano per i Giudici di merito indicative della non episodicità ed occasionalità dell'attività di spaccio, ostativa alla derubricazione nella ipotesi di cui all' comma 5 dell'art. 73 cit. d.P.R..( pagg. 14 e 15 della sentenza di appello).

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39293/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile perché interamente reiterativo di questioni già devolute ed esaminate dalla Corte di appello con congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto, e perché essendo declinato in fatto non è comunque consentito in sede di legittimità. Il ricorrente, in modo apodittico ed ignorando le argomentazioni spese dalla Corte di appello, per un verso contesta l'attività di spaccio e per altro verso la qualificazione giuridica della condotta , nonostante i giudici di merito - con ampio richiamo al tenore dell'attività intercettativa - abbiano dato congruamente ed esaustivamente conto degli "affari di droga" intercorrenti tra il Russo ( fornitore) e il Belluno ( acquirente che a sua volta spacciava al minuto); peraltro, anche gli ingenti debiti maturati dal secondo nei confronti del primo per partite di droga, cedute a credito, erano per i Giudici di merito indicative della non episodicità ed occasionalità dell'attività di spaccio, ostativa alla derubricazione nella ipotesi di cui all' comma 5 dell'art. 73 cit. d.P.R..( pagg. 14 e 15 della sentenza di appello).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze traffico di cocaina altri reati precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO CARLO nato a NOCERA INFERIORE il 22/03/1999 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; t 61/ RG 19106

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Carlo Russo impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile perché interamente reiterativo di questioni già devolute ed esaminate dalla Corte di appello con congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto, e perché essendo declinato in fatto non è comunque consentito in sede di legittimità. Il ricorrente, in modo apodittico ed ignorando le argomentazioni spese dalla Corte di appello, per un verso contesta l'attività di spaccio e per altro verso la qualificazione giuridica della condotta , nonostante i giudici di merito - con ampio richiamo al tenore dell'attività intercettativa - abbiano dato congruamente ed esaustivamente conto degli "affari di droga" intercorrenti tra il Russo ( fornitore) e il Belluno ( acquirente che a sua volta spacciava al minuto); peraltro, anche gli ingenti debiti maturati dal secondo nei confronti del primo per partite di droga, cedute a credito, erano per i Giudici di merito indicative della non episodicità ed occasionalità dell'attività di spaccio, ostativa alla derubricazione nella ipotesi di cui all' comma 5 dell'art. 73 cit. d.P.R..( pagg. 14 e 15 della sentenza di appello).

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i