Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges factual reconstruction and evidence evaluation reserved for the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it contained impermissible challenges regarding the factual reconstruction and evaluation of evidence. The appellant argued that the Court of Appeal misinterpreted the role of the associate in drug trafficking, but the court found the lower court's reasoning based on intercepted communications to be logical and free from errors. Consequently, the court held that the Court of Appeal did not distort the facts but merely interpreted the probative data differently, a function reserved for the judge of merit under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of the evidence for that of the Court of Appeal, and an appeal is inadmissible if it merely proposes a different interpretation of the probative data without demonstrating a logical distortion of the facts.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANATRIELLO GAETANO nato a NAPOLI il 16/12/1986 avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 19103/25 Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione al ruolo svolto dal ricorrente in seno all'associazione finalizzata allo spaccio della sostanza stupefacente, basata sull'inequivoco significato delle intercettazioni puntualmente esaminate che sorreggono in modo non illogico tale lettura (il ruolo di vedetta) in conformità a quanto già evidenziato dal Giudice di primo grado, e che non è deducibile un "travisamento del fatto", perché non può il giudice di legittimità sovrapporre la sua valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, quando il dedotto travisamento si concreti in una diversa interpretazione del dato probatorio e non si evinca in modo palese ed obiettivo; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025 Il Co .gliere estensore Il Pre