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Ordinanza — n. 39289/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed as inadmissible due to late filing after judgment became final.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39289/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Palumbo Gianmarco inadmissible because it was submitted after the statutory deadline. Although the appellant argued for an extended period due to pandemic-related procedural rules, the court found the appeal late since the first-instance judgment had already become final. Consequently, the appeal was rejected without a hearing, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, lett. b), c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal filed after the judgment has become final and after the statutory time limit expires is inadmissible, even if the defendant was present in the first instance or pandemic measures were in effect.

Parole chiave

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criminal appeal statutory time limit judicial finality procedural inadmissibility court costs pandemic measures Corte di Cassazione testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 585, lett. b), c.p.p.
La motivazione è stata depositata contestualmente alla lettura del dispositivo con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (quindici giorni) il giorno 22 marzo 2024, ex art. 585, lett.
Art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.
La motivazione è stata depositata contestualmente alla lettura del dispositivo con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (quindici giorni) il giorno 22 marzo 2024, ex art. 585, lett.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
272389) Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000
art. 616 cod. proc. pen
272389) Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ordinanza n. 1585 del 07/12/2023, Rv. 285606
(vedi, Sez. 7, Ordinanza n. 1585 del 07/12/2023, Rv. 285606).
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO GIANMARCO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 02/05/1997 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg.19083/25

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato dal difensore di Palumbo Gianmarco contro la sentenza della Corte di appello di Napoli, emessa in data 7 marzo 2025 con motivazione contestuale è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 18 aprile 2025, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La motivazione è stata depositata contestualmente alla lettura del dispositivo con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (quindici giorni) il giorno 22 marzo 2024, ex art. 585, lett. b), c.p.p. considerato che l'imputato è stato presente nel corso del giudizio di primo grado, e che il giudizio di appello si è svolto con il rito cartolare in base alla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 rispetto alla quale non può operare la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. (vedi, Sez. 7, Ordinanza n. 1585 del 07/12/2023, Rv. 285606).

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende 1. Così deciso il giorno il rg novembre 2025 Il Con .gliere estensore Il Preside ) c1 e