Italian Court dismisses appeals for genericity and failure to compare with lower court's reasoned decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Giovanni Festa and Giuseppe Gagliardi inadmissible due to a lack of specific grounds. The court found that the appellants failed to effectively compare their arguments with the detailed reasoning provided by the Court of Appeal of Naples regarding mitigating and aggravating circumstances. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine totaling 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and avoid generic criticism; if the lower court has adequately reasoned its decision on the balance of circumstances, the appeal is inadmissible for lack of effective comparison with those evaluations.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FESTA GIOVANNI nato a NAPOLI il 05/08/1990 GAGLIARDI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 21/01/1992 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Rg. 19075/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente Giuseppe Gagliardi è affetto da genericità, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Napoli, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni della ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva specifica ed alle altre aggravanti contestate, tenuto conto del parziale accoglimento del motivo di appello sul punto e dell'assenza di ragioni che potessero giustificare un diverso bilanciamento; ritenuto che la medesima genericità connota anche il ricorso di Giovanni Festa, per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate con riferimento alla determinazione della pena in ragione della gravità dei reati e della ritenuta inattendibilità delle sue dichiarazioni; ritenuto che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025 Il Consi 'ere estensore Il Pr