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Ordinanza — n. 39287/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as repetitive; appellate court provided sufficient reasoning on drug trafficking allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39287/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Teresa Scelza inadmissible because it entirely repeated the grounds already addressed by the Court of Appeal of Naples. The appellate court had already provided comprehensive and congruous reasoning regarding the allocation of seized drugs to trafficking, considering quantitative, qualitative, and custodial factors without arbitrariness. Consequently, the court ruled that no further review was necessary and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 627 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is entirely repetitive of reasons already fully argued and decided upon by the appellate court in a prior proceeding.

Parole chiave

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repetitive appeal inadmissibility drug trafficking sufficient reasoning procedural costs Cassazione appellate review motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 627 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso in relazione al quale la Corte di appello - in sede di rinvio ex art. 627 cod.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Teresa Scelza impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannata per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCELZA TERESA nato a VALLO DELLA LUCANIA il 03/06/1977 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; n. 55/RG 19066

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Teresa Scelza impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannata per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo dello stesso motivo di ricorso in relazione al quale la Corte di appello - in sede di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen- ha fornito ampia e congrua argomentazione. La sentenza impugnata (pag. 3), infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni della destinazione dello stupefacente detenuto dalla Scelza allo spaccio, valorizzando, in modo non parcellizzato, plurimi elementi, come il dato quantitativo e qualitativo, le modalità della custodia, il comportamento tenuto dalla imputata, le circostanze del fatto. Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tutto aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede cui sono proposti elementi di fatto alternativi.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/1