Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new facts and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Biagio Tuccillo inadmissible for failing to meet procedural requirements. The court found no evidence in the lower judgments that the defendant was actually in custody, contradicting the claim of a legal violation regarding detention conditions. Furthermore, the court rejected the second ground as merely repetitive of issues already properly addressed and dismissed with correct legal reasoning by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law does not rest on elements emerging from the case files and if the grievances are merely repetitive of profiles already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCILLO BIAGIO nato a ACERRA il 11/04/1983 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 53/ RG 19056
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Biagio Tuccillo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile:
a) perché, in ordine al primo motivo, né dalla sentenza di appello né dalla sentenza di primo grado risulta che il Tuccillo si sia costituito in carcere; si dà atto nelle sentenze di merito che l'imputato dal 10 al 14 febbraio del 2020 risultava assente dal domicilio, in cui avrebbe dovuto trovarsi perché ristretto in regime di detenzione domiciliare: null'altro viene evidenziato in sentenza nè la difesa ha contestato la ricostruzione del fatto nei termini indicati dai decidenti di merito. Pertanto, la dedotta violazione di legge non riposa su elementi emergenti dagli atti;
b) perché, in relazione al secondo motivo, le doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con cui il ricorrente non si confronta (si veda pag. 4 quanto alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche), ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 novembr