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Ordinanza — n. 39283/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for absolute lack of motivation regarding calunnia charge elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39283/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible due to an absolute lack of specificity regarding the lower court's reasoning. The appellant argued against the conviction for calunnia, but the Court of Appeal of Naples had already provided congruent motivation identifying the specific elements of the crime based on investigative findings. Consequently, the court ruled that the appeal failed to challenge the substantive justification and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are absolutely generic and do not specifically address the motivation provided by the court of first instance regarding the constitutive elements of the alleged crime.

Parole chiave

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inadmissible appeal absolute lack of motivation calunnia charge procedural costs Cassation review ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IORIO ROSARIO nato a NAPOLI il 14/07/1983 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; i RG.19045/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di calunnia in ragione delle precise indicazioni fornite per l'agevole l'individuazione e l'identificazione del soggetto esposto all'accusa di essere coinvolto in una rapina, sulla base di una valutazione coerente alle risultanze istruttorie; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 novembre 2025 ere estensore Il Pr