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Ordinanza — n. 39282/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39282/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39282/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENNAMO LUIGI nato a POLLENA TROCCHIA il 30/06/1999 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 49/ RG 19043 Luigi Cennamo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia a tutti i motivi di appello, eccetto quello relativo al trattamento sanzionatorio; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39282/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia a tutti i motivi di appello, eccetto quello relativo al trattamento sanzionatorio; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali impugnazione di decisioni amministrative controllo della commisurazione della pena revoca della sospensione condizionale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Luigi Cennamo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENNAMO LUIGI nato a POLLENA TROCCHIA il 30/06/1999 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 49/ RG 19043

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Luigi Cennamo ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia a tutti i motivi di appello, eccetto quello relativo al trattamento sanzionatorio; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, il