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Ordinanza — n. 39281/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against plea bargain due to generic grounds not covered by new procedural law exceptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39281/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal filed by Samir Said against the plea bargain sentence inadmissible without formal trial proceedings. The appellant argued for acquittal based on omitted judicial assessment, but the court found these generic grounds did not fit the specific exceptions allowed under the new procedural law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are restricted to specific statutory grounds; generic complaints regarding omitted factual assessments do not qualify for admissibility.

Parole chiave

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plea bargain appeal procedural inadmissibility omitted assessment new procedural law court costs and fine false dichiarazioni senza giuramento sufficienza della testimonianza prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., con censure, peraltro generiche, che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 606, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
1384/2025, con cui il Gip presso il Tribunale di Monza ha applicato in data 15 aprile 2025 la pena ex art. 444 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è inammissibile.
art. 444 cod. proc. pen
1384/2025, con cui il Gip presso il Tribunale di Monza ha applicato in data 15 aprile 2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con censure, peraltro generiche, che non rientrano fra i casi previsti dall'art.
art. 606 cod. proc. pen
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAMIR SAID nato il 26/10/1976 avverso la sentenza del 15/04/2025 del GIP TRIBUNALE di MONZAudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 19036/25

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso presentato dal difensore di Samir Said contro la sentenza n. 1384/2025, con cui il Gip presso il Tribunale di Monza ha applicato in data 15 aprile 2025 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui agli artt. di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, è inammissibile. Con il ricorso si impugna l'anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio di motivazione per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con censure, peraltro generiche, che non rientrano fra i casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 7 novembre 2025 Il Consi iere estensore Il Presid