Italian court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and proper references to lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ndao Issa inadmissible due to a failure to articulate specific legal grounds and provide adequate references to the lower court's reasoning. The appellant merely generically contested the appellate court's detailed justification for denying non-prosecution without engaging with the specific legal arguments presented. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine of three thousand euros for the lack of diligence in formulating the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the precise statement of legal grounds and fails to make appropriate references to the reasoning of the contested act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDAO ISSA nato 1112/07/1977 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 44/ RG 19020
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Ndao Issa avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che è stato solo genericamente ed apoditticamente contestato ( cfr pag. 2 della sentenza là dove la Corte di appello ha puntualmente ed esaustivamente indicato i motivi ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 novembre 2025.