Cassation appeal dismissed for abandoning appeal grounds except for sentencing, deemed inadmissible under procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant abandoned all appellate grounds except those regarding sentencing and fines. The court held that in an appeal settlement, only non-abandoned grievances can be raised in cassation, excluding claims about acquittal conditions or sentencing errors not explicitly preserved. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In proceedings for appeal settlement, grievances regarding sentencing or fines abandoned during the appeal cannot be raised in cassation, as only non-renounced grounds remain admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA PASQUALE nato a VILLARICCA il 21/06/1998 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 42/ RG 19011
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Pasquale Palma ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe per il reato di lesioni personali, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di rinuncia a tutti i motivi di appello eccetto quello relativo al trattamento sanzionatorio e agli aumenti per la continuazione; ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez.
U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, il 07 novemb