Italian Supreme Court dismisses appeal on drug trafficking conviction, citing procedural errors and insufficient evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The court found that the first-instance judgment on fact-finding and evidence evaluation was logically sound and within the appellate court's exclusive competence. Furthermore, the appellant's request for a suspended sentence was procedurally barred as it was not raised in the lower courts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against judgments on fact-finding and evidence evaluation are inadmissible if the lower court's reasoning is logical and based on correct inferences, while new requests for benefits like suspended sentences must be raised in the first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECA PETRIT nato il 26/03/1973 avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 19009/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Napoli che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dall'assenza di redditi adeguati, dalle modalità di occultamento, quindi sulla base di argomenti non illogici; ritenuto che il beneficio della sospensione condizionale della pena già negato dalla sentenza di primo grado, non oggetto di motivo di appello, né richiesto in sede di discussione nel giudizio di appello, non possa essere dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione (Sez. 5 n. 11099 del 29/01/2015, Rv. 263271); ritenuto che anche i motivi sulla sul trattamento sanzionatorio sono generici perché non si confrontano affatto con la valutazione del quadro complessivo di tutti gli elementi del caso concreto, sulla base di una motivazione che non può dirsi affetta da vizi logici e quindi non è suscettibile di una diversa ed autonoma rivisitazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 7 novembre 2025 Il Consigliere estensore I