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Ordinanza — n. 39273/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific comparison with lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39273/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Mariano D'Ambrosio inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant merely reiterated arguments already examined and properly reasoned by the Court of Appeal regarding evidence of forgery and drug possession. The court rejected the appeal because it failed to provide a specific and punctual comparison with the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is entirely reiterative of reasons already examined by the Court of Appeal with congruous argumentation, lacking any specific and punctual comparison with the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds lack of comparison Court of Cassation criminal procedure contraffazione di merci uso di un documento falso recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Mariano D'Ambrosio impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e l'art.
Art. 482 cod. pen.
309 del 1990 e l'art. 482 cod. pen..
Art. 133 cod. pen.
4 della sentenza) corretto l'errore in cui era in corso il Tribunale e determinato la pena in modo corretto, in ragione della contestazione della recidiva, e rispondente ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 482 cod. pen
309 del 1990 e l'art. 482 cod. pen..
art. 133 cod. pen
4 della sentenza) corretto l'errore in cui era in corso il Tribunale e determinato la pena in modo corretto, in ragione della contestazione della recidiva, e rispondente ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSIO MARIANO nato a NAPOLI il 07/12/1922 avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;40/ RG 18998

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mariano D'Ambrosio impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e l'art. 482 cod. pen..

2. Il ricorso è inammissibile perché interamente reiterativo del motivo di ricorso esaminato dalla Corte di appello con congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto, e perché essendo declinato in fatto non è comunque consentito in sede di legittimità. Il ricorrente si limita ad asserire, in modo apodittico ed ignorando le argomentazioni spese dalla Corte di appello, l'assenza di prove circa la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di falso e alla detenzione per uso personale dello stupefacente rinvenuto nonché l'eccessività della pena;

Nondimeno, la Corte di appello ha fondato la responsabilità del ricorrente sulla scorta degli univoci elementi probatori costituiti dagli esiti dell'attività di perquisizione (pagg. 3 della sentenza) dando conto del rinvenimento di patente di guida recante l'effige del D'Ambrosio e dati anagrafici falsi nonché il rinvenimento di danaro in contante in banconote di diverso taglio, di pizzini con indicazione di nomi e di cifre e di sostanza stupefacente del tipo cocaina già suddivisa in dosi. Peraltro, in relazione al reato di falso, già il Tribunale nella sentenza di primo grado (pag. 4 ), aveva ravvisato la responsabilità del ricorrente in base al fatto che il documento riportava l'effige del D'Ambrosio e i dati anagrafici di altra persona, di guisa che si doveva ritenere con "certezza che l'imputato fosse stato l'artefice della contraffazione" Analogamente incensurabili le motivazioni spese in ordine al trattamento sanzionatorio avendo la Corte di appello ( pag. 4 della sentenza) corretto l'errore in cui era in corso il Tribunale e determinato la pena in modo corretto, in ragione della contestazione della recidiva, e rispondente ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci