Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39270/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissible factual re-evaluation and excessive sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39270/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by D'Ambrosio and Di Pasquale inadmissible, ruling that the lower court's assessment of facts and evidence falls exclusively within the trial judge's competence. The appellants argued against the application of the minor offense provision and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the appellate court's reasoning based on established legal principles regarding drug trafficking severity to be sound and free from logical defects. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 73 T.U. Stup.; The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or evidence, and its review is limited to checking for logical errors in the lower court's reasoning, thereby dismissing appeals that seek a third instance on matters of fact or sentencing discretion.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals factual re-evaluation drug trafficking offense third instance review procedural costs mitigating circumstances judicial competence traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 73 T.U. Stup.
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'AMBROSIO ANTONIO nato a NAPOLI 11 15/10/2003 DI PASQUALE VALERIO nato a NAPOLI il 27/11/1991 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 18975/25 Ritenuto che entrambi i ricorsi proposti nell'interesse di D'Ambrosio Antonio e Di Pasquale Valerio introducono inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione in relazione alle ragioni del mancato riconoscimento dell'ipotesi del comma quinto dell'art. 73 T.U.

Stup. in applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, le modalità organizzate dello spaccio e le capacità di approvvigionamento della sostanza, sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, non potendosi in questa sede rivalutare le risultanze probatorie poste a fondamento della rilevata intensa attività di spaccio, indipendentemente dalla sussistenza o meno di una "piazza di spaccio", circostanza questa che non assume rilievo decisivo nel contesto considerato, caratterizzato dalla rilevata sussistenza di ulteriori indici di gravità; ritenuto che anche le censure sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sollecitano nella sostanza una diversa valutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, il cui giudizio non può trasformarsi in un terzo grado di merito; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025 Il Consigliere estensor