Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded claim of legal violation regarding sentence calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giorgio Piscopo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The lower court had correctly determined the base penalty at the statutory minimum and applied maximum reductions for generic mitigating circumstances and the chosen trial procedure. The court rejected the claim of legal violation as manifestly unfounded, ruling that the first-instance judges properly calculated the sentence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the alleged violation of law is manifestly unfounded, as the first-instance judges correctly identified the base penalty and applied statutory reductions for mitigating circumstances and procedural choices.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO GIORGIO nato a NAPOLI il 25/07/1991 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 32/ RG 18964
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Giorgio Piscopo avverso la sentenza in epigrafe; esaminato il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato non ravvisandosi la denunciata violazione di legge essendo stata la pena correttamente determinata, avendo i Giudici di merito individuato la pena base in misura pari al minimo edittale ed operato la riduzione nella massima estensione per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonché disposto la ulteriore riduzione di 1/3 per effetto del rito prescelto; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 novembre 2025.