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Ordinanza — n. 39265/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks re-evaluation of evidence outside judicial review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39265/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of probative sources, but the court found this request extraneous to the scope of judicial review. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific procedural errors and was merely an attempt to re-read evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals must identify specific procedural errors; requests to re-evaluate evidence or re-read sources are inadmissible as they fall outside the scope of judicial review.

Parole chiave

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judicial review scope inadmissible appeal re-evaluation of evidence procedural errors Corte di Cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale censure procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRI DIEGO nato a NAPOLI il 29/12/1984 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 31/ RG 18962

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Perri Diego avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito ( cfr pag. 3 della sentenza di appello); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 novembre 2025.