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Ordinanza — n. 39264/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to waived grounds and non-transferred sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39264/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo D'Ambrosio's appeal against a Naples appellate court's drug possession conviction inadmissible. The appellant had waived most grounds on appeal, retaining only a sentencing objection, which the court ruled could not be raised in cassation. Consequently, the appeal was rejected because the remaining complaint did not constitute a legal error under the relevant procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In criminal appeals, grievances regarding waived grounds or sentencing determinations not alleged as legal errors are inadmissible in cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility waived grounds cassation sentencing error non-transferred drug possession conviction procedural code provisions allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione memoria illeggibile

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Vincenzo D'Ambrosio ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
Ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti: in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Vincenzo D'Ambrosio ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia a tutti i motivi di appello eccetto quello relativo al trattamento sanzionatorio.
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti: in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSIO VINCENZO nato a MADDALONI il 18/09/2001 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 30/ RG 18959

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vincenzo D'Ambrosio ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia a tutti i motivi di appello eccetto quello relativo al trattamento sanzionatorio.

2. Ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti: in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170).

3. Ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, il