Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to waived grounds and non-transferred sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo D'Ambrosio's appeal against a Naples appellate court's drug possession conviction inadmissible. The appellant had waived most grounds on appeal, retaining only a sentencing objection, which the court ruled could not be raised in cassation. Consequently, the appeal was rejected because the remaining complaint did not constitute a legal error under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In criminal appeals, grievances regarding waived grounds or sentencing determinations not alleged as legal errors are inadmissible in cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROSIO VINCENZO nato a MADDALONI il 18/09/2001 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 30/ RG 18959
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Vincenzo D'Ambrosio ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia a tutti i motivi di appello eccetto quello relativo al trattamento sanzionatorio.
2. Ritenuto non dedotto alcuno dei motivi consentiti: in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170).
3. Ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, il