Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39262/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-allowed and late-filed grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39262/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Salzillo Nicolay inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court ruled that the appeal relied on legal grounds not permitted in the final review stage and were not properly raised in the appellate act. Consequently, the lower court's original decision stands, and the appellant bears the financial burden for the procedural failure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals based on grounds not permitted in the final review stage or not raised in the appellate act are inadmissible, resulting in the loss of the appeal and the payment of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal final review stage non-allowed grounds late filing court costs Italian Civil Procedure Corte di Cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALZILLO NICOLAY nato il 16/04/1997 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 4' 28/ RG 189

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Salzillo Nicolay avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non dedotti con l'atto di appello; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 novembre 2025.