Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-allowed and late-filed grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Salzillo Nicolay inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court ruled that the appeal relied on legal grounds not permitted in the final review stage and were not properly raised in the appellate act. Consequently, the lower court's original decision stands, and the appellant bears the financial burden for the procedural failure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals based on grounds not permitted in the final review stage or not raised in the appellate act are inadmissible, resulting in the loss of the appeal and the payment of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALZILLO NICOLAY nato il 16/04/1997 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 4' 28/ RG 189
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Salzillo Nicolay avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non dedotti con l'atto di appello; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 novembre 2025.