Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal grounds and proper references to the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Frezza's appeal inadmissible due to the failure to articulate specific legal grounds and provide adequate references to the lower court's reasoning. The appellant challenged a conviction for the crime of false testimony under Article 341-bis of the Penal Code, but the appellate judgment was only generically contested without detailed argumentation. Consequently, the court ruled the appeal invalid under procedural law and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine of €3,000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks the precise statement of legal grounds justifying the review and fails to make appropriate references to the reasoning of the contested act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FREZZA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/01/1975 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; n. 25/18937
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Frezza Giuseppe impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art.341 - bis cod. pen..
2. Il ricorso è inammissibile perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che è stato solo genericamente ed apoditticamente contestato.
3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/11/ 202