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Ordinanza — n. 39258/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to inadmissible grounds and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39258/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Domenico Guerriero inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the appeal relied on mere factual complaints and arguments already fully examined and rejected by the lower court. Furthermore, certain grounds were not raised in the appellate act or lacked self-evident elements, violating procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) and Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on grounds not permitted by law in the jurisdiction phase or if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints reproductive arguments procedural admissibility court costs award imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 175 cod. proc.pen
4 e 5 quanto alla esclusione dell'uso personale dello stupefacente detenuto e al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione ex art. 175 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERO DOMENICO nato a NAPOLI il 26/03/1988 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; n. 24/RG 18934

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Domenico Guerriero avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le memorie difensive; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità: -perché costituiti da mere doglianze di fatto e perchè meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 4 e 5 quanto alla esclusione dell'uso personale dello stupefacente detenuto e al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. proc.pen.), -perché non dedotti con l'atto di appello (quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità) e privi di elementi autoevidenti (cfr al riguardo ricostruzione operata dai giudici di merito in ordine alla vicenda nel suo complesso —pagg. 3 e ss) ; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 novembre