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Ordinanza — n. 39257/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity; appellant condemned to pay costs and fines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39257/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absolute genericity of the grounds raised regarding the defendant's liability and the gravity of the offense. The appellant merely contested the first-instance decision without explaining why the appellate court's evaluation on fact-finding and sentencing was erroneous. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the essential reasons required to justify a different response from the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 610, 611 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are absolutely generic and fail to explicitly state the reasons why the appellate court's evaluation should be different.

Parole chiave

Generato dall'IA
genericity of grounds inadmissibility of appeal costs in cassation defective appeal procedural economy motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Art. 610 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Ord. n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716, Gallo
Sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139
226716, Gallo; Sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIARULO MARIO nato il 16/07/1963 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 18932/25 Ritenuto che i motivi dedotti sono inammissibili avendo la Corte di appello di Napoli congruamente motivato in merito alla rilevata inammissibilità dell'atto di appello per l'assoluta genericità dei motivi dedotti in punto di valutazione della responsabilità dell'imputato e di valutazione della gravità del fatto.

Sebbene il vaglio dell'ammissibilità dell'appello si ponga in termini differenti e meno stringenti rispetto a quanto accade per il ricorso per cassazione in ragione del carattere di mezzo di gravame di tipo devolutivo del primo rimedio, è tuttavia richiesto che almeno nelle linee essenziali siano esplicitate le ragioni volte a sollecitare una diversa risposta del giudice di appello rispetto alle valutazioni della sentenza impugnata. Nel caso di specie nei motivi di appello è stata solamente contestata la decisione del giudice di primo grado senza spiegare in alcun modo le ragioni per le quali sarebbe stata errata la valutazione in punto sia di accertamento del fatto che di determinazione della pena, ed analoga genericità caratterizza anche i motivi del ricorso per cassazione anche con riguardo alla dedotta prescrizione del reato; vista la memoria difensiva che appare riproduttiva delle medesime / censure; ritenuto, con riguardo alla condanna alle spese richiesta dalla parte civile, che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, poiché attesa la manifesta infondatezza del ricorso la memoria volta a contrastare la pretesa dell'imputato appare superflua rispetto al particolare rito in considerazione (Sez.

U, Ord. n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716, Gallo; Sez. 7, Ord. n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139). Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso il 7 novembre 2025 Il Cons re este