Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed grounds and mere reproduction of lower court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Elia Vitale inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The court found the appeal relied on grounds not permitted in cassation proceedings and merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the appellate court. Consequently, the appellant was condemned to bear the procedural expenses and a specific sum due to the fine fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 603 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they rely on grounds not permitted by law or merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE ELIA nato a NAPOLI il 28/07/1994 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 22/ RG 18930
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso proposto nell'interesse di Elia Vitale avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con cui il ricorrente non si è affatto confrontato (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza quanto alla valutazione del dedotto stato di incapacità di intendere e volere dell'imputato e alla completezza del compendio probatorio ai fini del rigetto della istanza di cui all'art. 603 cod. proc. pen., nonché pag. 5 e 6 quanto alla valutazione della sostituzione della pena con pene detentive brevi), ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 novembre 20