Italian Court dismisses appeals regarding sentencing and plea agreements due to waiver of rights and procedural preclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by six defendants inadmissible without formalities. The appellants argued for procedural errors regarding sentencing calculations and constitutional issues, but the court noted they had previously waived these grounds to accept a plea agreement. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599 bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: When a party waives specific grounds for appeal to accept a sentencing agreement, this waiver creates preclusive effects that bar subsequent challenges to the same issues in the Court of Cassation, rendering such appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ARUTA RAFFAELE nato a NAPOLI il 13/04/1989 BOTTIGLIERI GIOVANNI nato a NAPOLI il 30/03/1989 DELLA GAGGIA CARMINE nato a NAPOLI il 30/06/1985 DI MARINO DOMENICO nato a NAPOLI il 29/07/1993 TERMANO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 09/11/1994 PAROLISI ANTONIO nato a NAPOLI il 19/03/1992 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 18929/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi presentati dal difensore di Aruta Raffaele, Bottiglieri Giovanni, Della Gaggia Carmine, Di Marino Domenico, Termano Giuseppe e Parolisi Antonio, contro la sentenza n.5207/2025 con cui la Corte di appello di Napoli, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta ai ricorrenti con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, sono inammissibili. Nel dedurre, peraltro, in termini del tutto generici, vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità (Parolisi, Aruta, Di Marino) ed alla determinazione della pena (Della Gaggia, Bottiglieri, Termano, Parolisi), il ricorso per cassazione concernente questioni a cui l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, è inammissibile perché il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Con riguardo alla dedotta erroneità del computo della pena (ricorso di Termano) appare evidente come la pena concordata dalla parti corrisponda a quella irrogata con la sentenza, a fronte della modifica intervenuta in udienza (cfr verbale del 13 febbraio 2025) dopo che il P.G. aveva manifestato il dissenso alla pena inizialmente proposta dal predetto ricorrente. Con riferimento alle questioni di illegittimità costituzionale della pena prevista per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup. (dedotte di ricorrenti Bottiglieri e Della Gaggia), si tratta di questione già decisa e valutata dalla Corte Costituzionale come inammissibile (Sentenza del 19 luglio 2024, n. 138).
L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammenda Così deciso il 7 novembre 2025 Il Consigli re est