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Ordinanza — n. 39254/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeals where appellants waived appeal grounds or raised inadmissible new evidence arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39254/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by six individuals against a second-instance drug trafficking judgment inadmissible. The appellants had either waived specific appeal grounds or attempted to introduce new evidence and re-evaluate facts, which are prohibited in cassation proceedings. The court ruled that such arguments fall outside the scope of the admissibility review and must be rejected.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: In cassation proceedings, appellants cannot raise grievances regarding waived appeal grounds, the lack of assessment of acquittal conditions, or sentencing defects not reflected in the illegality of the judgment.

Parole chiave

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cassation admissibility waived appeal grounds drug trafficking charges new evidence prohibition second instance judgment notifica tardiva dei difetti tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
16 della sentenza, là dove si dà atto della negativa personalità del Carpentieri, peraltro gravato da precedenti allarmanti come rapina e porto di armi; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorsi con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
16 della sentenza, là dove si dà atto della negativa personalità del Carpentieri, peraltro gravato da precedenti allarmanti come rapina e porto di armi; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorsi con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PERILLO RAFFAELE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 31/03/1993 TESSITORE ANNA nato a TORRE ANNUNZIATA il 23/09/1962 CARPENTIERI SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 27/10/1989 PALUMBO CRESCENZO nato a TORRE ANNUNZIATA il 05/02/1984 DI MARTINO LUIGI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 17/05/1982 GEMIGNANI MADDALENA nato a TORRE ANNUNZIATA il 25/01/1990 avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; I 20/ RG 18925

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Raffaele Perillo, Anna Tessitore, Crescenzo Palumbo, Luigi Di Martino, Maddalena Gemighani e Salvatore Carpentieri hanno proposto distinti ricorsi avverso la sentenza in epigrafe per diversi episodi de detenzione e cessione di sostanza stupefacente, emessa nei confronti dei primi cinque imputati ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. su rinuncia a tutti i motivi di appello eccetto quello relativo al trattamento sanzionatorio; letti i ricorsi ed esaminati gli atti; ritenuto - quanto ai ricorsi presentati nell'interesse di Raffaele Perillo, Anna Tessitore, Crescenzo Palumbo, Luigi Di Martino e Maddalena Gemigliani - non dedotto alcuno dei motivi consentiti, bastando richiamare il principio secondo il quale, in tema di concordato in appello, con il ricorso in cassazione non possono farsi valere le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena non trasfusi nell'illegalità di questa ovverosia non rientrante nei limiti edittali o per essere diversa da quella prevista per legge (cfr. in motivazione, Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M. Rv. 278170); ritenuto — quanto al ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Carpentieri -che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: - perché il primo in punto di an della responsabilità è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (cfr pag. 9 in cui si dà preciso atto del tenore dei dialoghi intercettati tra l'imputato detenuto in carcere e i familiari nonché del contributo offerto dal Carpentieri all'attività di cessione dello stupefacente ); - perché il secondo non si confronta con la precisa motivazione contenuta a pag. 16 della sentenza, là dove si dà atto della negativa personalità del Carpentieri, peraltro gravato da precedenti allarmanti come rapina e porto di armi; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorsi con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili D' ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa