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Ordinanza — n. 39252/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug possession conviction for inadmissible grounds of generic mitigation denial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39252/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Atef Haj Rejeb inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug possession. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found these arguments legally impermissible in a review proceeding. The decision rests on the principle that such defenses require positive factual elements not present in the case file.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals based on the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible in proceedings of legality as they require positive factual elements absent from the record.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug possession conviction generic mitigating circumstances proceedings of legality inadmissible appeal recidivism assessment recidiva nell'infrazione revisione in materia penale riabilitazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Atef Haj Rejeb ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ex art. 73 comma 5 d.P.R.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJ REJEB ATEF nato il 11/03/1996 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 18/ RG 18910

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Atef Haj Rejeb ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ex art. 73 comma 5 d.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito. 2.1. La sentenza impugnata ha spiegato congruamente le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, tale non potendo essere considerato il consenso alla lettura della relazione di Pg a corredo del verbale di arresto in flagranza di reato. Sul punto la Corte distrettuale ha congruamente rilevato come il "recentissimo" precedente specifico da cui l'imputato risulta gravato, oltre a giustificare il riconoscimento della contestata recidiva, sia sintomatico di totale assenza di resipiscenza e come tale non giustifichi il beneficio richiesto.

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 novembre 2025 Il Consiglief estensore Il Presidente