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Ordinanza — n. 39250/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and references to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39250/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Karim Atiki inadmissible for failing to articulate specific legal grounds and provide adequate references to the lower court's reasoning. The appellant challenged a conviction for tax evasion but offered only generic and conclusory objections without substantiating his arguments. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the appeal void and ordered the appellant to bear the costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 10 c.p.p.; Art. 360, comma 1, n. 11 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks a precise statement of legal grounds and fails to make adequate references to the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds insufficient references tax evasion conviction procedural defect ritiro della querela penale imputazione per reati di stupefacenti diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 10 c.p.p.
Art. 360, comma 1, n. 11 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATIKI KARIM (CUI 0344FRO) nato il 19/07/1991 avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; n. 16/RG 18900

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Karim Atiki (CUI 0344FR0) impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile, perché privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato che è stato solo genericamente ed apoditticamente contestato.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07/11/ 2