Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39249/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39249/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for drug possession, arguing against the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected the appeal because the arguments were merely repetitive of reasons already thoroughly examined and dismissed by the appellate court with legally sound reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds raised are merely repetitive of those already adequately examined and rejected by the court of first instance with legally correct arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive grounds drug possession generic mitigating circumstances procedural economy Cassation review procedural costs allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHARSALLAOUI SALIM nato il 25/11/1992 avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; (r 15/RG. 18898

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Salim Gharsallaoui ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui è stato condannato per il delitto di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr pag.4 della sentenza là dove i Giudici danno peraltro conto di modalità della condotta evocative di contiguità con contesti criminali); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'07/11/