Cassation court dismisses appeal for drug possession as arguments are inadmissible in legitimacy proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal against the second-instance judgment inadmissible because it relied on arguments not permitted in legitimacy proceedings. The defense requested a re-evaluation of the evidence regarding the suspect's access to the basement where drugs were found, arguing the court's reasoning was insufficient. The court rejected this, noting that the lower court already provided a logical and exhaustive explanation for the evidence and that the defense's claims regarding the phone's location were factually incorrect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in legitimacy proceedings are inadmissible if they are based on grounds already examined and rejected by the court of first instance with correct logical-legal arguments, or if they constitute a mere reiteration of facts not suitable for review at this stage.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERATORE FRANCESCO nato a PESCARA il 09/11/1981 avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 13/ RG 18826
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Francesco Liberatore ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ex art. 73 d.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309. In data 23 ottobre 2025 ha inoltrato motivi aggiunti.
2. Il ricorso è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito e riversati in fatto. Il difensore sollecita, infatti, una valutazione di merito circa la prova dimostrativa della non utilizzabilità da parte dell'imputato dello scantinato in cui venne rinvenuta la sostanza stupefacente, in relazione alla quale la sentenza ha fornito una motivazione congrua, logica ed esaustiva (pag.4 e 5 della sentenza), come tale esente da vizi di motivazione censurabili in questa sede.
Erroneamente poi il difensore prospetta il travisamento della prova da parte dei giudici di merito posto che non risulta affermato in sentenza che il telefono cellulare intestato e in uso all'imputato fosse stato rinvenuto nello scantinato unitamente allo stupefacente. I Giudici, infatti, danno atto del rinvenimento dello stupefacente e del sequestro di un telefono la cui utenza era intestata all'imputato e dallo stesso assiduamente utilizzato come evincibile dai messaggi scambiati con altri utenti (pag. 5 della sentenza).
3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presi