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Ordinanza — n. 39246/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug possession conviction for inadmissible grounds already reviewed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39246/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Angelo De Felice inadmissible, confirming his conviction for drug possession. The lower court had already thoroughly examined and rejected arguments regarding non-punishability, lack of statutory mitigating circumstances, and sentencing minimums. The Court ruled that these grounds were not permitted in a final review stage as they had been adequately evaluated with correct legal reasoning by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 73 c.p.; Art. 133 c.p.: Appeals to the Supreme Court based on grounds already fully examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug possession conviction non-punishability defense mitigating circumstances sentencing minimums final review stage procedural exhaustion alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 131-bis c.p.
Ed invero, in ordine alla inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 62-bis c.p.
In ordine al mancato riconoscimento dell'art. 62- bis cod.
Art. 73 c.p.
Angelo De Felice ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ex art. 73 comma 5 d.P.R.
Art. 133 c.p.
pen., la sentenza impugnata, richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 131-bis cod. pen
Ed invero, in ordine alla inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata, richiamando i criteri di cui all'art.
art. 133 cod. pen
pen., la sentenza impugnata, richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 62- bis cod. pen
In ordine al mancato riconoscimento dell'art. 62- bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FELICE ANGELO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 30/08/1975 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; 12/ RG 18792

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Angelo De Felice ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ex art. 73 comma 5 d.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309.

2. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito. 2.1. Ed invero, in ordine alla inapplicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la sentenza impugnata, richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ha menzionato specificamente gli elementi di fatto che ne escludono la sussistenza, con argomenti giuridicamente non illogici ( cfr pagg.1 e 2): i Giudici hanno attribuito particolare valore alle concrete modalità della condotta, evocative di professionalità e di abitualità, nonchè all'assenza di resipiscenza in capo al ricorrente, peraltro non incensurato. 2.2.

In ordine al mancato riconoscimento dell'art. 62- bis cod. pen. , la sentenza impugnata ( cfr pagg.3 e 4) ha spiegato congruamente le ragioni del diniego : le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi e non allegati, a fronte di una condotta collaudata sintomatica di uno stabile inserimento del De Felice nello settore criminale e al cospetto di una personalità negativa anche in ragione dei precedenti. di cui uno anche specifico. 2.3. Infine anche in ordine alla contestata mancata quantificazione della pena nel minimo edittale, la sentenza ha applicato una sanzione lievemente superiore al minimo, congruamente motivandola proprio sulla scorta delle modalità della condotta.

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ilf37 novembre 2025 Il Consi « re estensore errn Il Presidente 0, -