Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of domicile declaration for service of process.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible because the lower court correctly identified a missing domicile declaration required for serving the initiating act. The appellant failed to provide evidence contradicting the specific address indicated in the appellate nomination sent via telematics. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1-quater cod. proc. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the declaration or election of domicile for service of the initiating act is absent, as interpreted by the Supreme Court's unified jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTONI MARIO nato a MONTEGIORGIO il 25/08/1952 avverso l'ordinanza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 18766/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto dalla ricorrente è manifestamente infondato, atteso che correttamente è stata ravvisata dalla Corte di appello di Ancona la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per carenza della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio secondo la interpretazione adottata dalle Sezioni Unite con la sentenza n.13808 del 24 ottobre 2024, depositata 1'8 aprile 2025, Rv. 287855, considerato che al ricorso non sono stati allegati documenti idonei a dimostrare il contrario assunto circa l'allegazione o l'indicazione specifica nell'atto di appello dell'elezione di domicilio contenuta nella nomina del 26.1.2024 inviata telematicamente al Tribunale in data 14 febbraio 2024; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ilA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7