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Ordinanza — n. 39242/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating lower court arguments without new factual comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39242/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already examined by the Court of Appeal with sufficient reasoning. The appellant claimed a lack of proof regarding his identification and the drug transaction, yet the appellate court relied on unambiguous evidence including surveillance footage and observation reports. Consequently, the court rejected the appeal under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it reiterates arguments already examined by the lower court without a specific and punctual comparison, or if it is declared inadmissible in fact.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative argument no new facts drug trafficking Cassation procedure possesso illecito di stupefacenti reato di pirateria della strada traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAS MASSIMO nato a SASSARI il 23/09/1976 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; (il L 7/ RG 18751

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Massimo Piras impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è inammissibile perché interamente reiterativo del motivo di ricorso esaminato dalla Corte di appello con congrua argomentazione, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto, e perché essendo declinato in fatto non è, comunque, consentito in sede di legittimità. Il ricorrente si limita ad asserire, in modo apodittico ed ignorando le argomentazioni spese dalla Corte di appello, l'assenza di prove circa la sua corretta identificazione, quale persona che aveva ceduto in cambio di danaro sostanza stupefacente, e circa l'avvenuta cessione di droga.

Nondimeno, la Corte di appello ha fondato la responsabilità del ricorrente sulla scorta degli univoci elementi probatori costituiti dagli esiti dei servizi di osservazione da parte della Pg e dai filmati estrapolati dalle telecamere installate sul posto: detti elementi avevano consentito di registrare, in una determinata zona del centro storico di Sassari, il via vai di numerosi tossicodipendenti e di fotografare in diretta la vendita di sostanze stupefacenti da parte di vari pregiudicati; l'imputato nello specifico veniva ritratto nel mentre, dopo avere brevemente interloquito con un giovane non meglio identificato, gli cedeva alcuni involucri di piccole dimensioni in cambio di banconote.

3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec