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Ordinanza — n. 39240/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of arguments already fully addressed by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39240/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Luigi Antonio D'Aprile's appeal against the second-instance conviction for drug possession inadmissible. The appellant argued for a lesser offense classification and general mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of those already thoroughly examined and rejected by the appellate court. Consequently, the decision was upheld based on the principle that such repetitive grounds cannot be raised again in the cassation phase.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The cassation court declares an appeal inadmissible when the grounds raised are entirely repetitive of those already examined by the court of appeal, which has provided ample and congruent reasoning on the matter.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds drug possession lesser offense mitigating circumstances cassation procedure procedural economy reati qualificati contro gli stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 366 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
art. 616 cod. proc. pen
Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'APRILE LUIGI ANTONIO nato a TARANTO il 24/07/1990 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; N5/ RG 18722

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Luigi Antonio D'Aprile impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il reato di detenzione di sostanza stupefacente.

2. I ricorso- presentato sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della ipotesi di reato di minore gravità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R del 9 ottobre 1990 n 309 e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile in quanto interamente reiterativo degli stessi motivi di ricorso in relazione ai quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione e, comunque, non consentiti in sede di legittimità anche per manifesta infondatezza.

3. In ordine alla qualificazione giuridica del fatto, la sentenza impugnata ha reso specifica e adeguata motivazione valorizzando il dato quantitativo (pari a 24,99 grammi di hashish da cui erano ricavabili 984 d.m.$) e il rinvenimento presso l'abitazione dell'imputato di fogli manoscritti con indicazione di nomi e di cifre , elementi sintomatici della professionalità ed abitualità della condotta (pag.5 della sentenza). Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità correttamente richiamato sul punto dalla Corte di merito.

4. Anche il trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione fondata sulla gravità della condotta ad onta del quantitativo rinvenuto e dei precedenti da cui l'imputato è gravato cui il ricorso non contrappone alcun argomento.

5. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilP i ricorsa e condanna il ricorrent-P al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso