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Ordinanza — n. 39238/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances and lack of new arguments on public order violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39238/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grievances raised were merely generic and repetitive of arguments already thoroughly examined by the lower court. The appellant challenged a conviction for public order offenses committed in a crowded airport terminal, arguing regarding the presence and audibility of insults shouted by multiple individuals. The court rejected these claims because they offered no new legal grounds, constituting only a reproduction of previously dismissed criticisms.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is based on generic grievances that merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic grievances repetitive arguments public order offenses court of cassation indennizzo per rumore aeroportuale oltraggio a uno Stato estero espressioni sconvenienti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RATBI NISRINE nato a CANICATTI' il 27/11/1993 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; n. 3/Rg 18387

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso proposto nell'interesse di Nisrine Ratbi avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 341-bis, 337 e 582 cod. pen. ; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr pagg. 2 e ss della sentenza)in ordine alla presenza e/o percepibilità delle offese da parte di più persone dal momento che i fatti si svolsero nella sala affollata dell'aeroporto al momento dello sbarco e le parole offensive furono proferite «a voce alta, ripetutamente ed in modo plateale »; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 07 novembre 2025 Il Consig re estensore Il Presidente