Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of relevance and manifestly unfounded grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to demonstrate the relevance of the constitutional question regarding the statutory provision or provide adequate reasoning for equating public defenders with private counsel. Furthermore, arguments regarding procedural nullity and non-punishment were rejected as manifestly unfounded given the established facts and prior rulings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 comma 1-quater c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the constitutional question lacks relevance to the concrete case and if other grounds are manifestly unfounded based on the case file.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERENI MAREZ nato il 24/07/1987 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; RG. 18287/25 Ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 comma 1-quater c.p.p. appare dedotta senza specificarne la rilevanza nel caso concreto, assumendo lo stesso ricorrente che detta norma non troverebbe applicazione nel ricorso per cassazione e senza spiegare adeguatamente perché la posizione del difensore di ufficio dovrebbe essere assimilata a quella del difensore di fiducia, stante la palese contraddittorietà di tale assimilazione sotto il profilo della nomina di fiducia quale indice di conoscenza del processo da parte dell'imputato;
Ritenuto che il motivo in punto di nullità della dichiarazione di assenza appare. dedotto valorizzando profili che non assumono rilevanza ai fini dell'accertamento della conoscenza effettiva del processo, essendo stata dedotta davanti alla Corte di appello la diversa questione della nullità della notificazione del decreto di citazione in primo grado presso il difensore di fiducia domiciliatario già rigettata con motivazione coerente alle risultanze in atti, né essendo stata mai dedotta l'ignoranza della lingua italiana nel corso del procedimento, risultando dagli atti il contrario (vedi verbale di identificazione e nomina del difensore di fiducia); ritenuto che gli altri motivi in punto di diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131 -bis c.p., di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed in tema di prescrizione del reato sono manifestamente infondati, non essendo ancora decorso il termine di prescrizione alla data di emissione della sentenza di appello (secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente il reato si sarebbe prescritto in data 30 novembre 2024, essendo irrilevante a tale riguardo la data del deposito della motivazione della sentenza di appello), mentre la tenuità del fatto come anche le attenuanti generiche sono state negate con argomenti coerenti alle valutazioni espresse sulla gravità delle condotte di danneggiamento e resistenza, che prescindono dal riferimento alle cause di esclusione per il reato di cui all'art. 336 c.p. entrate in vigore dopo la consumazione del reato;
Dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2025 Il Consigliere estensore