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Ordinanza — n. 39236/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and expired conditional suspension period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39236/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Giuseppe Basile's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for the recognition of conditional sentence suspension and the extinction of the crime due to prescription, but the court found his arguments generic and lacking concrete elements. Furthermore, the court determined that the statutory period for conditional suspension had already expired before the appeal was filed, rendering the prescription argument moot.

Regesto Legislator

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Art. 335 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based on generic assertions without concrete factual support or raised after the expiration of statutory suspension periods are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds conditional suspension prescription period Cassazione ordinanza aiuto all'evasione di detenuti favoreggiamento violazione della buona fede

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 335 cod. pen.
17294/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 335 cod.
Art. 600 c.p.p.
Law n. 103 del 2017
art. 335 cod. pen
17294/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 335 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE GIUSEPPE nato a PALERMO il 10/09/1988 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17294/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 335 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità e, in particolare, alla sussistenza del dolo, al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, alla estinzione del reato per prescrizione;

Ritenuti i motivi inammissibili perché, quanto al primo, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate, quanto al secondo, perché generico, non essendo stato indicato nessun elemento in concreto idoneo ad essere valorizzato al fine dell'ulteriore riconoscimento dell'invocato beneficio, e, quanto, al terzo, perché, pur volendo ragionare con l'imputato, il v termine - comunque non decorso in ragione delle sospensiontpreviste dalla legge n. 103 del 2017- sarebbe perento dopo la pronuncia della sentenza impugnata e /quindi, rispetto ad un ricorso inammissibile, non assume rilievo;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 202