Italian Court dismisses appeals regarding sentencing judge signature and procedural preclusion violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Assunto and Tommaso Fabbozzi inadmissible. The appellants argued that the sentencing judge's signature was invalid and that a procedural violation occurred under Article 238 bis of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims because the President also served as the drafting judge, and the procedural defect was not specifically raised during the appeal phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 238 bis c.p.p.; Art. 368 c.p.; The appeal regarding the signature of the sentencing judge is inadmissible if the President of the collegium also acted as the drafting judge, and procedural violations must be specifically deduced in the appeal to avoid preclusion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ASSUNTO ANNA GIUSEPPINA nato a LUSCIANO il 08/04/1947 FABOZZI TOMMASO nato a AVERSA il 25/03/1977 avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17154/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla sottoscrizione della sentenza da parte del solo Presidente del Collegio e non anche dal Giudice estensore, alla violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen.;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, quanto al primo, manifestamente infondato essendo stata sottoscritta la sentenza dal Presidente- già relatore- anche in qualità di estensore, e, quanto al secondo, perché precluso, in quanto non dedotto specificamente in appello; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025.