Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and unfounded prescription claim based on recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a different evidence evaluation and claimed the crime was extinguished by prescription, but the court found these arguments merely repetitive of lower court assessments. The prescription defense was rejected because the appellant's recidivism status prevented the statute of limitations from applying.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals that merely reproduce criticisms already adequately evaluated by the trial judges are inadmissible, and prescription defenses are invalid when recidivism is established.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSO CARMELO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 22/09/1942 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIETRO SILVESTRI; R.G. n. 17131/2025 CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione delle prove, alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, alla estinzione del reato per prescrizione;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e volti a sollecitare una diversa valutazione delle prova e, sostanzialmente, una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall'altra, quanto alla dedotta prescrizione, manifestamente infondati in ragione della ritenuta recidiva; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 settembre 2025.